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STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

ASSO FELIX onlus

 

ART. 1 (Denominazione e sede)

L’organizzazione di volontariato, denominata: ASSO-FELIX Onlus assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi del Codice Civile e della normativa in materia  L’Associazione si avvale della facoltà di inserisce l’acronimo Onlus - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale- nella sua denominazione  in quanto iscritta all’ Albo  Regionale del Volontariato con decreto n.2011 del 20-10-03

L’organizzazione ha sede legale in via Minichini 1 nel comune di Nola

L’Organizzazione potrà, tramite l’Assemblea straordinaria  istituire nuove sedi operative in tutto il territorio nazionale e della Regione Campania

La durata dell’Associazione è illimitata

 

ART. 2 (Statuto)

L’organizzazione di volontariato  ASSO-FELIX è disciplinata dal presente statuto che ne regola le attività e rapporti tra gli associati, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli   aspetti organizzativi più particolari.

 

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

 

ART. 4 (Modificazione dello statuto)

Il presente statuto è modificato con deliberazione della assemblea straordinaria adottata con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

ART. 5 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile. Esso è integrato dalla adozione delle delibere assembleari e dal regolamento per le elezioni.

 

ART. 6 (Finalità)

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l’obiettivo della

·       promozione di iniziative a carattere sociale e solidale,

·       promozione della cultura della legalità in ordine alla sicurezza sociale e civile

·       promozione di iniziative a sostegno del recupero ambientale e di protezione civile

·       attività d’integrazione e partecipazione di categorie a rischio e di diversamente abili

In particolare, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali,                                    volontarie e gratuite dei propri aderenti, svolge attività di :

·         formazione;

·         assistenza sociale e socio-sanitaria;

·         beneficenza;

·         sport dilettantistico;

·         animazione sociale e culturale ;

·         tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente;

·         istruzione;

 

 

 

ART. 7 (Ammissione)

Sono aderenti dell’organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell’organizzazione e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L’ammissione all’organizzazione è deliberata dalla assemblea, su domanda scritta del richiedente. 

L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

 

ART. 8 (Diritti e doveri degli aderenti)

Gli aderenti all’organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell’organizzazione e di candidarsi per le cariche sociali.

Essi hanno il diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di controllo sull’andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.

Gli aderenti all’organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di legge .

Gli aderenti all’organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

Gli aderenti hanno l’obbligo di versare la quota associativa, in unica soluzione non ripetibile.

 

ART. 9 (Esclusione)

L’aderente all’organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione.

L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

(è ammessa la decisione dell’organo direttivo con possibilità di appello all’assemblea e comunque al giudice ordinario).

     

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell’organizzazione:

Assemblea dei soci

Consiglio direttivo

Presidente

     Revisori dei Conti, se eletti dall’Assemblea;

     Collegio dei Probiviri, se eletto dall’Assemblea

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

 

ART. 11 (L’assemblea)

L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’organizzazione ed è l’organo sovrano.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e qualità delle persone).

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i soci.

 

ART. 12 (Convocazione)

L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno e su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione informatica, contenente l’ordine del giorno, spedito tramite il sito dell’associazione: www.assofelix.com.

Gli avvisi informatici hanno valore di notifiche ufficiali , a tutti gli effetti.

 

 

 

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

 

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (è ammessa altra maggioranza) e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati (maggioranza inderogabile).

 

ART. 15 (Consiglio Direttivo)

Il consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 fino a 10 membri, eletti dall’assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni  5 e sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell’organizzazione è il presidente del consiglio Direttivo ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti il consiglio.

 

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il presidente è eletto dall’assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’ assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l’assemblea per la elezione del nuovo presidente.

il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.

Il Vicepresidente (all’uopo individuato dall’Assemblea) sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

 

ART.17  (Revisori dei Conti)

L’Assemblea ordinaria può nominare, anche tra gli aderenti, uno o più Revisori dei Conti, riuniti in collegio, con il compito di verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate, la tenuta dei libri dell’associazione, di verificare il bilancio per poi riferire all’Assemblea in sede di approvazione.

I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L’incarico di revisore è incompatibile con quello di Consigliere.

I Revisori partecipano di diritto all’Assemblea degli aderenti e possono partecipare, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

 

ART. 18 (Il Collegio dei Probiviri)

L’assemblea ordinaria può nominare un Collegio dei Probiviri, formato da tre componenti, scegliendo tra persone, anche non soci, che abbiano competenza ed esperienza in campo associativo, con il compito di esaminare e decidere, su richiesta scritta e motivata, tutte le controversie insorte tra gli aderenti, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

Il Collegio giudica secondo equità e senza formalità di procedura. Il giudizio emesso è inappellabile.]

ART. 19 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

contributi degli aderenti;

contributi di privati;

contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

contributi di organismi internazionali;

donazioni e lasciti testamentari;

rimborsi derivanti da convenzioni;

entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali,da inserire in una apposita voce di bilancio;

ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91;

 

ART. 20 (I beni)

I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

 

ART. 21 (Divieto di distribuzione degli utili)

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

ART. 22 (Proventi derivanti da attività marginali)

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione;

L’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione e con i principi della L. 266/91;

 

ART. 23 (Bilancio)

I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso;.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo

 

ART. 24 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione.

 

ART. 25 (Dipendenti e collaboratori)

L’organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti e giovarsi dell’opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91

I rapporti tra l’organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione;

I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 26 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli aderenti all’organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 4 della L. 266/91.

 

ART. 27 (Responsabilità della organizzazione)

L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

 

ART. 28 (Assicurazione dell’organizzazione)

L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

 

ART. 29 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

 

ART. 30 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

 

 

 
 
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