ART. 1 (Denominazione e sede)
L’organizzazione
di volontariato, denominata: ASSO-FELIX Onlus assume la forma giuridica di
associazione non riconosciuta ai sensi del Codice Civile e della normativa in
materia L’Associazione si avvale della facoltà di inserisce l’acronimo Onlus -
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale- nella sua denominazione in
quanto iscritta all’ Albo Regionale del Volontariato con decreto n.2011 del
20-10-03
L’organizzazione
ha sede legale in via Minichini 1 nel comune di Nola
L’Organizzazione potrà, tramite l’Assemblea straordinaria istituire
nuove sedi operative in tutto il territorio nazionale e della Regione Campania
La durata
dell’Associazione è illimitata
ART. 2 (Statuto)
L’organizzazione
di volontariato ASSO-FELIX è disciplinata dal presente statuto che ne regola
le attività e rapporti tra gli associati, ed agisce nei limiti della legge 11
agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali
dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea
delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina
degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3 (Efficacia dello statuto)
Lo statuto
vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce
la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione
stessa.
ART. 4 (Modificazione dello statuto)
Il presente
statuto è modificato con deliberazione della assemblea straordinaria adottata
con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
ART. 5 (Interpretazione dello statuto)
Lo statuto
è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo
i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile. Esso è integrato
dalla adozione delle delibere assembleari e dal regolamento per le elezioni.
ART. 6 (Finalità)
L’associazione non ha scopo
di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l’obiettivo
della
· promozione di iniziative a carattere sociale e
solidale,
· promozione della cultura della legalità in ordine
alla sicurezza sociale e civile
· promozione di iniziative a sostegno del recupero
ambientale e di protezione civile
· attività d’integrazione e partecipazione di categorie
a rischio e di diversamente abili
In particolare, avvalendosi
in modo determinante e prevalente delle prestazioni
personali, volontarie e gratuite dei propri
aderenti, svolge attività di :
· formazione;
· assistenza
sociale e socio-sanitaria;
· beneficenza;
· sport
dilettantistico;
· animazione
sociale e culturale ;
· tutela e
valorizzazione della natura e dell’ambiente;
· istruzione;
ART. 7 (Ammissione)
Sono
aderenti dell’organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le
finalità dell’organizzazione e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano
concretamente per realizzarle.
L’ammissione
all’organizzazione è deliberata dalla assemblea, su domanda scritta del
richiedente.
L’ammissione
a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
ART. 8 (Diritti e doveri degli aderenti)
Gli
aderenti all’organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi
dell’organizzazione e di candidarsi per le cariche sociali.
Essi hanno
il diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di controllo
sull’andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.
Gli
aderenti all’organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese
effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di legge .
Gli
aderenti all’organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri
in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
Gli
aderenti hanno l’obbligo di versare la quota associativa, in unica soluzione
non ripetibile.
ART. 9 (Esclusione)
L’aderente
all’organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può
essere escluso dall’organizzazione.
L’esclusione
è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le
giustificazioni dell’interessato.
(è
ammessa la decisione dell’organo direttivo con possibilità di appello
all’assemblea e comunque al giudice ordinario).
ART. 10 (Gli organi sociali)
Sono organi
dell’organizzazione:
Assemblea
dei soci
Consiglio
direttivo
Presidente
Revisori dei Conti, se eletti dall’Assemblea;
Collegio
dei Probiviri, se eletto dall’Assemblea
Tutte le
cariche sociali sono gratuite.
ART. 11 (L’assemblea)
L’assemblea
è composta da tutti gli aderenti all’organizzazione ed è l’organo sovrano.
L’assemblea
è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal
Vicepresidente.
Gli
aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti,
conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun
aderente.
L’assemblea
delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per
le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’associazione.
I voti sono
palesi, tranne quelli riguardanti persone (e qualità delle persone).
Delle
riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a
tutti i soci.
ART. 12 (Convocazione)
L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno e su
convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e firmata da almeno un
decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
La
convocazione avviene mediante comunicazione informatica, contenente l’ordine
del giorno, spedito tramite il sito dell’associazione: www.assofelix.com.
Gli avvisi
informatici hanno valore di notifiche ufficiali , a tutti gli effetti.
ART. 13 (Assemblea ordinaria)
L’assemblea
ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della
metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda
convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in
delega.
Nelle
deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro
responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
ART. 14 (Assemblea straordinaria)
L’assemblea
straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno ¾
degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (è ammessa
altra maggioranza) e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la
devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati (maggioranza
inderogabile).
ART. 15 (Consiglio Direttivo)
Il
consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione
dell’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi
generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può
essere revocato.
Il consiglio
direttivo è composto da un minimo di 3 fino a 10 membri, eletti dall’assemblea
tra gli aderenti, per la durata di anni 5 e sono rieleggibili.
Il
consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza
dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il
presidente dell’organizzazione è il presidente del consiglio Direttivo ed è
nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti il consiglio.
ART. 16 (Il Presidente)
Il
presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la
impegnano verso l’esterno.
Il
presidente è eletto dall’assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei
presenti.
Il
presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza
del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’
assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un
mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca
l’assemblea per la elezione del nuovo presidente.
il
presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge
l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi,
riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
Il
Vicepresidente (all’uopo individuato dall’Assemblea) sostituisce il Presidente
in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato
nell’esercizio delle sue funzioni.
ART.17 (Revisori dei Conti)
L’Assemblea ordinaria può nominare,
anche tra gli aderenti, uno o più Revisori dei Conti, riuniti in collegio, con
il compito di verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate,
la tenuta dei libri dell’associazione, di verificare il bilancio per poi
riferire all’Assemblea in sede di approvazione.
I Revisori durano in carica tre anni
e sono rieleggibili. L’incarico di revisore è incompatibile con quello di
Consigliere.
I Revisori partecipano di diritto
all’Assemblea degli aderenti e possono partecipare, con facoltà di parola, ma
senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
ART. 18 (Il Collegio dei Probiviri)
L’assemblea ordinaria
può nominare un Collegio dei Probiviri, formato da tre componenti, scegliendo
tra persone, anche non soci, che abbiano competenza ed esperienza in campo
associativo, con il compito di esaminare e decidere, su richiesta scritta e
motivata, tutte le controversie insorte tra gli aderenti, tra questi e
l’Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi
stessi.
Il Collegio giudica
secondo equità e senza formalità di procedura. Il giudizio emesso è
inappellabile.]
ART. 19 (Risorse economiche)
Le risorse
economiche dell’organizzazione sono costituite da:
contributi
degli aderenti;
contributi
di privati;
contributi
dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al
sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
contributi
di organismi internazionali;
donazioni e
lasciti testamentari;
rimborsi
derivanti da convenzioni;
entrate
derivanti da attività commerciali e produttive marginali,da inserire in una
apposita voce di bilancio;
ogni altro
tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91;
ART. 20 (I beni)
I beni
dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
I beni
immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione,
e sono ad essa intestati.
I beni
immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati
nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato
presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.
ART. 21 (Divieto di distribuzione degli
utili)
L’associazione
ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che
la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’associazione
ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse.
ART. 22 (Proventi derivanti da attività marginali)
I proventi
derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in
apposita voce del bilancio dell’organizzazione;
L’assemblea
delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia
con le finalità statutarie dell’organizzazione e con i principi della L.
266/91;
ART. 23 (Bilancio)
I documenti
di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di
ogni anno.
Il conto
consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative
all’anno trascorso;.
I bilanci
sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall’assemblea
ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il
consuntivo
ART. 24 (Convenzioni)
Le
convenzioni tra l’organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono
deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di
attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale
rappresentante.
Copia di
ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede
dell’organizzazione.
ART. 25 (Dipendenti e collaboratori)
L’organizzazione
di volontariato può assumere dei dipendenti e giovarsi dell’opera di
collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91
I rapporti
tra l’organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla
legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione;
I
dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento,
assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso
i terzi.
ART. 26 (Responsabilità ed assicurazione
degli aderenti)
Gli
aderenti all’organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la
responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 4 della L. 266/91.
ART. 27 (Responsabilità della
organizzazione)
L’organizzazione
di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati
per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
ART. 28 (Assicurazione dell’organizzazione)
L’organizzazione
di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità
contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.
ART. 29 (Scioglimento e devoluzione del
patrimonio)
Lo
scioglimento è deliberato dall’assemblea straordinaria col voto favorevole di
almeno ¾ degli associati.
In caso di
scioglimento o cessazione dell’organizzazione, i beni, dopo la liquidazione,
saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi
socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto
e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.
ART. 30 (Disposizioni finali)
Per quanto
non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti
in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.